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Regesto

Acquisto di fondi in luoghi turistici da parte di persone all'estero (OCF del 10 novembre 1976/12 dicembre 1977). Ricorso di diritto amministrativo; ammissibilità di nuove allegazioni e nuovi mezzi di prova dinanzi al Tribunale federale allorché torna applicabile l'art. 105 cpv. 2 OG.
Secondo la giurisprudenza sono ammissibili quelle prove che l'istanza inferiore avrebbe dovuto assumere d'ufficio e la cui mancata assunzione determina la violazione di norme essenziali di procedura: tra queste norme rientra - nell'ambito della legislazione federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero - l'art. 23 OAFE. Situazione nel caso concreto; in particolare, portata del principio inquisitorio stabilito da codesta norma per rapporto all'obbligo che incombe al richiedente di allegare e documentare davanti all'istanza cantonale tutti i fatti rilevanti per l'eventuale rilascio dell'autorizzazione.

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Referenzen

Artikel: art. 105 cpv. 2 OG, art. 23 OAFE