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Regesto

Art. 5 cpv. 2, art. 34 LPT; indennità in caso di diritto all'assunzione in proprietà del fondo (Heimschlag).
Ove, in occasione di una misura pianificatoria ai sensi della LPT, sia chiesta l'assunzione della proprietà sul fondo da parte dell'ente pubblico (Heimschlag), è dato il rimedio del ricorso di diritto amministrativo quando si tratti di decidere se tale misura pianificatoria costituisca un'espropriazione materiale e quale sia l'indennità che quest'ultima comporta (consid. 1).
Per quanto concerne le conseguenze dell'espropriazione materiale, è determinante per fissare l'indennità la situazione di fatto e di diritto esistente al momento in cui la misura è entrata in vigore (consid. 2).

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Referenzen

Artikel: Art. 5 cpv. 2, art. 34 LPT