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Regesto

Art. 16 cpv. 1 LAMI.
- La legge impone a tutti i medici non convenzionati il rispetto del termine di carenza di un anno di cui all'art. 16 cpv. 1 LAMI (consid. 3).
- La legge di principio non concede nessun diritto di dispensa dal termine di carenza di un anno. Se le parti della convenzione prevedono la possibilità di dispensa la loro libertà contrattuale è ristretta dal divieto di arbitrio (consid. 5).
- È lecito per una federazione di casse di abbandonare una prassi liberale in tema di dispensa per applicare in avvenire criteri più severi senza un preavviso da parte sua. Il diritto di tutela della buona fede non può essere fatto valere da parte di un medico non convenzionato che confidando di beneficiare del mantenimento di una prassi liberale, ha preso disposizioni finanziarie cui avrebbe forse rinunciato se gli fosse stato noto il cambiamento di prassi (consid. 6).

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Artikel: Art. 16 cpv. 1 LAMI