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Regesto

Immunità del diritto internazionale pubblico; decreto di sequestro.
Lo Stato estero non beneficia d'alcuna immunità dall'esecuzione e dalla giurisdizione ove si tratti di un credito nei suoi confronti fondato su di un contratto d'opera o di mandato, poiché manifestamente tale credito non è in relazione con l'esercizio della sua sovranità (consid. 3).
Per un centro che lo Stato estero si propone di aprire in Svizzera, destinato ad attività sociali e culturali a favore dei propri cittadini, è preponderante lo scopo pubblico, quanto meno comparabile a quello inerente in un atto d'esercizio di sovranità; ne discende che va riconosciuta l'immunità, limitata all'esecuzione forzata degli immobili adibiti a tale centro (consid. 4 e 5).