Regesto
Art. 73 LPP: Competenza delle autorità giurisdizionali in materia di LPP.
Le istanze giudicanti istituite dall'art. 73 LPP sono competenti a statuire su controversie relative a diritti o crediti fondati su eventi assicurati insorti dopo l'entrata in vigore, il 1o gennaio 1985, del nuovo diritto sulla previdenza professionale, ciò pure nella misura in cui essi diritti o crediti hanno origine in circostanze in parte antecedenti a questa data e che richiedono, se del caso, l'applicazione del vecchio diritto materiale.