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Regesto

Art. 20 cpv. 2 del decreto federale sull'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva; mezzi procedurali a disposizione dell'autorità di ricorso; estensione del controllo di un emissione.
1. L'art. 20 cpv. 2 del decreto federale va interpretato in modo da riconoscere all'autorità di ricorso la competenza di effettuare le investigazioni necessarie per poter adempiere il mandato affidatole dal legislatore (consid. 2).
2. Importanza, nella fattispecie, di procedere all'audizione delle persone interessate (consid. 3).
3. Il controllo dell'obiettività di un'emissione non impone soltanto di esaminare ogni informazione considerata separatamente, bensì anche di tener conto dell'impressione generale che scaturisce dall'emissione nel suo insieme (consid. 4).

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Referenzen

Artikel: Art. 20 cpv. 2 del