Regesto
Impugnazione di una graduatoria. Estensione della garanzia fornita dalla cartella ipotecaria per gli interessi scaduti (art. 818 cpv. 1 n. 3 CC). Eccezioni del debitore (art. 872 CC).
1. È consentito trasferire a scopo di garanzia la proprietà di cartelle ipotecarie e convenire che esse debbano garantire pretese qualsiasi sino a concorrenza dell'ammontare del capitale rappresentato dalla cartella ipotecaria e degli interessi correnti e di quelli scaduti di tre anni. In quanto esista un debito d'ammontare corrispondente, le cartelle ipotecarie servono in tal caso a garantire l'ammontare totale, anche se siano stati pagati gli interessi scaduti del debito ipotecario (consid. 3 e 4a-c).
2. Il decreto federale del 6 ottobre 1989 concernente un limite d'aggravio di pegni su fondi non agricoli è privo di rilevanza per quanto riguarda la validità di un accordo di garanzia concluso prima della sua entrata in vigore (consid. 4d).