Regesto
Art. 45 Cost.: obbligo di domicilio dei funzionari.
L'obbligo di domicilio imposto ai funzionari ginevrini si fonda su di una base legale e un interesse pubblico sufficienti (consid. 2). Trattandosi di un agente di custodia, tale interesse appare nondimeno relativo rispetto all'interesse pubblico, che prevale per la professione di docente o di agente di polizia (consid. 3). Nella fattispecie, l'interesse privato, che consiste essenzialmente nel benessere della famiglia del ricorrente, va ritenuto superiore all'interesse pubblico (consid. 4).