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Regesto

Permesso di dissodamento; ponderazione degli interessi e obbligo di coordinare le procedure.
1. Ammissibilità del ricorso di diritto amministrativo contro una decisione parziale (consid. 1).
2. a) Condizioni per il rilascio di un permesso di dissodamento, art. 26 OVPF (consid. 2).
b) La ponderazione degli interessi secondo l'art. 26 OVPF dev'essere esauriente ed effettuata dalla stessa autorità (consid. 2a).
c) Il rilascio di un permesso di dissodamento comporta l'obbligo di garantire il coordinamento con le altre procedure autorizzative richieste dal diritto cantonale e federale (consid. 2b).

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Referenzen

Artikel: art. 26 OVPF