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Regesto

Art. 24 LPT; piano di utilizzazione speciale per progetti stradali; art. 9 LPA, procedura determinante per l'esame dell'impatto sull'ambiente; obbligo di coordinazione; art. 4 Cost., art. 88 OG.
1. Se la costruzione di una stada è autorizzata nella procedura del piano di utilizzazione (art. 14 LPT), non è applicabile l'art. 24 LPT (consid. 2).
2. Procedura determinante per l'esame dell'impatto sull'ambiente (consid. 3d).
3. Il diritto federale non impone l'obbligo di congiungere la procedura relativa all'autorizzazione del credito a quella d'approvazione del progetto stradale (consid. 3e).
4. Le organizzazioni della protezione dell'ambiente possono far valere con ricorso di diritto pubblico la violazione dei diritti procedurali loro riconosciuti nella procedura cantonale (diniego di giustizia formale, art. 4 Cost.; consid. 4a).

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Referenzen

Artikel: Art. 24 LPT, art. 4 Cost., art. 88 OG, art. 14 LPT