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Regesto

Art. 5 n. 3 CEDU. Separazione delle funzioni di giudice dell'arresto e di quella di rappresentante del Ministero pubblico (esame di questa censura al momento in cui è promossa l'accusa).
L'art. 5 n. 3 CEDU è violato quando il magistrato che ha ordinato la carcerazione preventiva presenti poi l'atto di accusa nella stessa causa (conferma della giurisprudenza). Questa disposizione non conferisce tuttavia all'accusato il diritto di ricusare il rappresentante del Ministero pubblico per il motivo che questi non sarebbe un giudice indipendente. Essa esige tuttavia che la censura fondata sulla violazione della Convenzione possa essere ancora sollevata dopo che l'ordine di arresto è passato in giudicato, nella misura in cui l'accusato, in precedenza, non ha avuto conoscenza del vizio invocato.

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Referenzen

Artikel: Art. 5 n. 3 CEDU