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Regesto

Art. 104 lett. a OG: Ricevibilità del ricorso di diritto amministrativo.
Lo stabilire se una cassa sia o meno tenuta a prender in conto un medicamento ordinato da un medico è tema di diritto federale, anche quando esiste una prescrizione cantonale in materia. È quindi ricevibile il ricorso di diritto amministrativo proposto contro una decisione di assunzione o di rifiuto del medicamento (consid. 1).
Art. 12 cpv. 2 cifra 1 lett. c e cpv. 6 LAMI, art. 4 cpv. 5 O VIII: Medicamento "fuori dell'elenco" e trattamento scientificamente riconosciuto.
L'elenco delle specialità può limitare l'uso di un medicamento a indicazioni determinate. Se tale medicamento è utilizzato per indicazioni diverse da quelle contenute nell'elenco deve essere considerato "fuori elenco". Costituisce trattamento scientificamente riconosciuto quando è usato per un'indicazione ammessa nel Compendio svizzero dei medicamenti (consid. 2 a consid. 4).
Prescrizioni cantonali concernenti la presa a carico di medicamenti da parte delle casse malati.
Può un Cantone imporre alle casse la presa a carico di un medicamento figurante nell'elenco, ma con limitazioni circa le indicazioni? Ammesso in concreto dal momento che l'obbligo derivato dal diritto cantonale non contrasta il diritto federale, in particolare il principio di economia di trattamento secondo l'art. 23 LAMI (consid. 4).

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Referenzen

Artikel: Art. 104 lett. a OG, art. 23 LAMI