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Regesto

Protezione dell'ambiente; risanamento di una piazza di tiro.
1. Obbligo di risanamento; esame dal profilo degli art. 11 cpv. 2 LPA, art. 13 e 14 OIF delle misure di costruzione e delle restrizioni di esercizio che sono state ordinate (consid. 4 e 7d).
2. Rapporto fra le disposizioni sulla modificazione sostanziale di impianti fissi (art. 8 cpv. 2 e 3 OIF) e quelle sul risanamento (art. 17 e 18 LPA, art. 13 segg. OIF); nel caso concreto si tratta di un risanamento (consid. 5d e 7a).
Esercizi di tiro per i quali possono essere accordati facilitazioni nell'interesse della difesa (art. 14 cpv. 1 lett. b OIF). Le attuali disposizioni di diritto militare, di pianificazione del territorio e della protezione dell'ambiente non consentono di accordare facilitazioni per campionati di tiro privati (consid. 5 e 6).
3. Non è possibile organizzare campionati privati di tiro nel cantone in ragione del livello già elevato di rumori emessi dalle piazze di tiro disponibili. Considerate queste circostanze, possono essere accordate facilitazioni al risanamento, onde evitare che l'esercizio sia impedito in maniera sproporzionata (art. 17 cpv. 1 LPA, art. 14 cpv. 1 lett. a OIF). Durata delle facilitazioni; misura che il cantone deve adottare prima che scada il termine di risanamento (consid. 7 e 8a).

Inhalt

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 13 e 14 OIF, art. 8 cpv. 2 e 3 OIF, art. 14 cpv. 1 lett. b OIF, art. 14 cpv. 1 lett. a OIF