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Regesto

Determinazione dell'ammontare dell'indennità prevista dall'art. 336a CO.
Nel determinare l'ammontare dell'indennità, il potere di apprezzamento del giudice è limitato unicamente nel senso che la stessa non deve superare i sei salari mensili (consid. 2a). Conformemente alla sua funzione penale, l'indennità va stabilita considerando in modo preponderante la gravità della colpa commessa dal datore di lavoro. Colpa concorrente del lavoratore quale fattore di riduzione (consid. 2b). Riduzione dell'indennità di un lavoratore che, nella sua attività quale membro di una commissione aziendale, pur avendo difeso i legittimi interessi dei lavoratori, ha dato prova di un comportamento poco cooperativo e, in ultima analisi, di renitenza (consid. 2c).

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Referenzen

Artikel: art. 336a CO