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Regesto

Art. 963 segg. CC e art. 20 RRF; iscrizione nel registro fondiario di una cartella ipotecaria al portatore; condizioni.
Il codice civile regola in modo esaustivo le condizioni che reggono l'iscrizione nel registro fondiario delle cartelle ipotecarie e delle rendite fondiarie, siano esse al portatore o intestate al proprietario stesso. Per quanto concerne simili cartelle ipotecarie e rendite fondiarie, il Consiglio federale non può autorizzare il legislatore cantonale né a prescrivere la forma autentica per la loro costituzione né a riservare il diritto di richiedere la loro iscrizione nel registro fondiario alle sole persone cui è commessa la celebrazione degli atti pubblici (consid. 2-4).

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Referenzen

Artikel: art. 20 RRF