Regesto
Art. 6 n. 1 CEDU.
Una decisione d'inammissibilità emanata in prima istanza in seguito al non pagamento dell'anticipo delle spese non concerne affatto una contestazione di carattere civile nel senso dell'art. 6 n. 1 CEDU fintanto che l'esecuzione di una pretesa di diritto civile non è in tal modo resa impossibile, sia giuridicamente che di fatto (consid. 4).