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Regesto

Art. 55 CC, art. 59 cpv. 1 CC, art. 33 cpv. 1 e 3 CO. Esercizio dei diritti civili e rappresentanza di una persona giuridica di diritto pubblico.
Nell'ambito delle relazioni rette dal diritto civile federale, una persona giuridica del diritto pubblico è vincolata dagli atti giuridici degli organi designati dal diritto pubblico nonché dal comportamento di ogni persona avente qualità di organo ai sensi dell'art. 55 CC (consid. 1a-b).
La persona giuridica di diritto pubblico può essere obbligata anche per effetto di una procura apparente, ai sensi dell'art. 33 cpv. 3 CO, malgrado il fatto che i rapporti di funzione del rappresentante soggiacciano al diritto pubblico (consid. 1c).

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Referenzen

Artikel: Art. 55 CC, art. 59 cpv. 1 CC, art. 33 cpv. 1 e 3 CO, art. 33 cpv. 3 CO