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Regesto

Art. 8 disp. trans. Cost.; art. 17 cpv. 3 OIVA: imposizione di un gruppo di società.
Legittimazione ricorsuale dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (consid. 3c e 2d).
Potere d'esame del Tribunale federale nell'ambito del controllo dell'ordinanza concernente l'imposta sul valore aggiunto (consid. 3).
Interpretazione di disposti costituzionali. Il Costituente non ha definito in modo esaustivo la cerchia degli assoggettati all'imposta sul valore aggiunto e non ha menzionato in particolare nell'art. 8 disp. trans. Cost. la cosiddetta imposizione di un gruppo di società (consid. 4 - 6).
Ammissibilità dell'imposizione di un gruppo di società sotto il profilo storico, sistematico e teleologico (consid. 7 e 8).
La prassi dell'Amministrazione federale delle contribuzioni in merito all'art. 17 cpv. 3 OIVA, secondo cui nell'imposizione di un gruppo possono essere ritenute solo imprese che siano strettamente legate e riunite sotto una direzione unitaria, è conforme alla Costituzione. Un'azienda comune (joint-venture) non può essere assimilata in questo senso ad un gruppo di società (consid. 9).
Nel caso specifico nessuna violazione del principio della neutralità concorrenziale, della parità di trattamento (art. 4 Cost.) e della libertà di commercio e d'industria (art. 31 Cost.) (consid. 10).

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Referenzen

Artikel: art. 17 cpv. 3 OIVA, art. 4 Cost., art. 31 Cost.