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Regesto

Art. 26 cpv. 2 e art. 82 cpv. 1 LPGA: Applicabilità intertemporale delle disposizioni materiali della LPGA.
Non si può dedurre a contrario dall'art. 82 cpv. 1 LPGA che il momento della decisione sarebbe determinante per l'applicabilità delle disposizioni materiali della nuova legge in relazione a prestazioni che non sono ancora state fissate alla sua entrata in vigore (1° gennaio 2003); eccezion fatta per le fattispecie specifiche contemplate dalla disposizione transitoria, per il resto occorre rifarsi ai principi generali sviluppati in materia di diritto intertemporale che dichiarano applicabile, in caso di modifica delle basi legali, l'ordinamento in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che dev'essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (consid. 2.2 e 2.3).
Lo stato di fatto giuridicamente determinante da cui dipende l'eventuale diritto ad interessi di mora su un'indennità forfetaria maturata il 1° agosto 2001 e versata nel mese di maggio 2003 si è realizzato parzialmente prima e parzialmente dopo l'entrata in vigore della LPGA. Per il periodo fino al 31 dicembre 2002, l'esame dei presupposti materiali del diritto alla prestazione avviene secondo i principi stabiliti in DTF 119 V 81 consid. 3a. Per quello successivo, il giudizio si fonda sulla disposizione di cui all'art. 26 cpv. 2 LPGA. Diritto a interessi di mora negato nel caso concreto (consid. 6).

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Referenzen

BGE: 119 V 81

Artikel: Art. 26 cpv. 2 e art. 82 cpv. 1 LPGA, art. 82 cpv. 1 LPGA