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Regesto

Art. 31 cpv. 3 Cost.; art. 5 n. 3 CEDU; art. 47 e 52 PP; cumulo da parte del Ministero pubblico della Confederazione delle funzioni di autorità che statuisce sulla domanda di libertà provvisoria e che sostiene l'accusa.
Ripartizione delle competenze riguardo alla decisione sulla carcerazione preventiva e sulla messa in libertà nel sistema della PP (consid. 1.1).
Diritto del detenuto che la decisione sulla carcerazione preventiva e sulla messa in libertà sia presa da un'autorità indipendente in particolare dall'accusa (ricapitolazione della giurisprudenza; consid. 1.2).
L'art. 52 cpv. 1 PP può essere interpretato in senso conforme agli art. 31 cpv. 3 Cost. e 5 n. 3 CEDU. Occorre per questo che l'autorità che statuisce sulla domanda di libertà provvisoria non sia la stessa che sostiene l'accusa. Quando il Ministero pubblico intende opporsi alla domanda di messa in libertà, deve trasmettere la causa al giudice istruttore federale per decisione (consid. 1.3 e 1.4).
Nel frattempo, la detenzione è mantenuta per effetto della sentenza del Tribunale federale (consid. 1.5).

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Referenzen

Artikel: Art. 31 cpv. 3 Cost., art. 5 n. 3 CEDU, art. 47 e 52 PP, art. 52 cpv. 1 PP