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Regesto

Art. 41 cpv. 1 e 2 LEspr; perenzione delle pretese d'indennità presentate successivamente; presupposti.
Le pretese d'indennità espropriative non soggiacciono alla perenzione quando l'espropriato non è stato reso attento a questa conseguenza (consid. 1.1) o quando i diritti espropriati sono notori e quindi da stimare anche se non notificati (consid. 1.2). La perenzione non è da considerare d'ufficio quando l'espropriante ha esplicitamente rinunciato a prevalersene o quando la sua invocazione sia contraria alla buona fede (consid. 1.3).
Quando l'espropriante, in relazione alla costruzione della sua opera, dà seguito a una richiesta del proprietario di una casa volta al rilevamento delle crepe esistenti e risulti in seguito un loro aumento, il richiedente può contare sul fatto che l'espropriante avvierà trattative d'indennizzo (consid. 2). Non può essere preteso dal richiedente che provi l'esistenza del nesso causale tra i lavori di costruzione dell'espropriante e i danni dell'edificio (consid. 3).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 41 cpv. 1 e 2 LEspr