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Regesto

Misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC); art. 72 cpv. 1, art. 90, 98, 99 cpv. 1, art. 106 cpv. 2 LTF.
L'adozione di misure a protezione dell'unione coniugale rientra fra le decisioni pronunciate in materia civile ai sensi dell'art. 72 cpv. 1 LTF (consid. 2).
Nova (consid. 3).
Le decisioni in materia di protezione dell'unione coniugale sono decisioni finali ai sensi dell'art. 90 LTF (consid. 4).
Le decisioni in materia di protezione dell'unione coniugale sono decisioni su misure cautelari ai sensi dell'art. 98 LTF; contro di esse può essere fatta valere solo la violazione di diritti costituzionali (consid. 5).
Dall'art. 106 cpv. 2 LTF si evince che occorre spiegare in maniera chiara e dettagliata in che modo i diritti costituzionali sarebbero stati violati (consid. 6).
Nel caso di un ricorso sottoposto all'art. 98 LTF è possibile procedere a una rettifica o a una completazione degli accertamenti di fatto solo qualora l'istanza cantonale abbia violato dei diritti costituzionali (consid. 7.1).

Inhalt

Ganzes Dokument:
Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 106 cpv. 2 LTF, art. 98 LTF, art. 72 cpv. 1 LTF, art. 90 LTF

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