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Regesto

Art. 89 cpv. 1 LTF; art. 86 cpv. 3 e art. 94 cpv. 1 LRTV; legittimazione a ricorrere di un matematico e pubblicista contro una decisione dell'Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva che nega un'ingerenza nel diritto radiotelevisivo al momento della presentazione dei risultati di un'indagine demoscopica ("riforma della fiscalità delle imprese").
L'azione popolare al Tribunale federale è esclusa in materia radiotelevisiva; il solo fatto che qualcuno abbia delle conoscenze specifiche concernenti un tema determinato non implica ancora che sia particolarmente toccato dal contenuto della trasmissione contestata e, di riflesso, legittimato a ricorrere; in un simile caso, per contestare il merito, è data unicamente l'azione popolare dinanzi all'Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva (consid. 1 e 2). Colui che ha esperito un'azione popolare è legittimato a far valere dinanzi al Tribunale federale la violazione di norme di procedura equivalente a un diniego di giustizia formale (consid. 3).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 89 cpv. 1 LTF, art. 86 cpv. 3 e art. 94 cpv. 1 LRTV