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Regesto

Cooperativa d'abitazione; contratto di locazione concluso dalla cooperativa con il socio-conduttore; relazione fra la disdetta della locazione da parte della società cooperativa e l'esclusione dalla società.
Qualora il rapporto corporativo, che lega il socio-conduttore e la cooperativa d'abitazione, e il rapporto obbligatorio, che risulta dalla conclusione del contratto di locazione fra la società cooperativa e il socio-conduttore, non siano stati abbinati mediante un accordo specifico delle parti, la società cooperativa può disdire il contratto di locazione senza escludere il socio inquilino dalla società; è tuttavia necessario che il motivo della disdetta possa permettere anche l'esclusione dalla cooperativa (consid. 2.1-2.4).
La persistente mancanza di riguardo verso i vicini, che permette la disdetta straordinaria della locazione (art. 257f cpv. 3 CO), configura anche, nel diritto della società cooperativa, una violazione dell'obbligo di fedeltà del socio (art. 866 CO), suscettibile di giustificare l'esclusione dalla cooperativa per motivi gravi (art. 846 cpv. 2 CO) (consid. 2.5).

Inhalt

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 257f cpv. 3 CO, art. 866 CO, art. 846 cpv. 2 CO