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Regesto

Art. 127 cpv. 2 e 3 Cost., art. 28 cpv. 1 LAID; doppia imposizione intercantonale, divieto di un trattamento fiscale discriminatorio, riduzione per partecipazioni, immobili destinati all'investimento di capitali.
Nozione e meccanismo della riduzione per partecipazioni quando il reddito delle partecipazioni è superiore al beneficio globale (consid. 2). Quando la riduzione per partecipazioni è superiore al 100 %, il divieto di un trattamento fiscale discriminatorio in materia di doppia imposizione intercantonale ha quale effetto di costringere il cantone di situazione dell'immobile destinato all'investimento di capitali ad assorbire l'eccedenza di riduzione non utilizzata (consid. 3-5).

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Referenzen

Artikel: Art. 127 cpv. 2 e 3 Cost., art. 28 cpv. 1 LAID