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Regesto

Art. 10, 11, 12, 13, 19 cpv. 1 (seconda frase), art. 21 cpv. 1 LAINF; art. 1 cpv. 2, art. 6 cpv. 2 OMAINF; diritto alle prestazioni sanitarie e al rimborso delle spese a norma degli art. 10-13 LAINF dopo la liquidazione del caso.
L'art. 21 cpv. 1 LAINF, secondo cui l'assicuratore contro gli infortuni accorda le prestazioni sanitarie e il rimborso delle spese a norma degli art. 10-13 LAINF, quando l'assicurato è beneficiario di una rendita e adempie una delle condizioni di cui alle lett. a-d, è applicabile unicamente se si tratta della concessione (per la prima volta) di una rendita. Questa normativa non tocca l'eventualità in cui a essere in discussione sia la continuazione della prestazione dopo la liquidazione del caso o debba aver luogo una riparazione ulteriore, un adattamento o un rinnovo. In tale ipotesi esiste una garanzia di quanto acquisito in funzione dei bisogni dopo la liquidazione del caso (consid. 6).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 21 cpv. 1 LAINF, art. 10-13 LAINF, art. 1 cpv. 2, art. 6 cpv. 2 OMAINF