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Regesto

Art. 30 cpv. 1 Cost.; scoperta di un motivo di ricusazione dopo l'emanazione del giudizio di ultima istanza cantonale ma prima della scadenza del termine per ricorrere al Tribunale federale in una causa di diritto pubblico.
Un motivo di ricusazione scoperto dopo l'emanazione del giudizio di ultima istanza cantonale, ma prima della scadenza del termine per ricorrere al Tribunale federale può essere fatto valere per la prima volta nel ricorso al Tribunale federale (DTF 139 III 466 consid. 3.4). Ciò vale anche per quanto concerne il diritto pubblico cantonale, se un esame dal profilo dell'art. 30 cpv.1 Cost. è possibile (consid. 3 e 4).
L'art. 30 cpv. 1 Cost. è violato se un giudice, peraltro membro dell'esecutivo di un comune, prende parte a un procedimento concernente la perequazione finanziaria intercomunale avviato su richiesta di un altro comune del medesimo cantone (consid. 5).

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Referenzen

BGE: 139 III 466

Artikel: Art. 30 cpv. 1 Cost.