Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 

Regesto

Monopolio per le istallazioni interne dell'acqua del gas o dell'elettricità. Art. 31 CF.
1. È conciliabile con l'art. 31 CF l'estensione da parte di un comune, del monopolio di fatto per la distribuzione dell'acqua del gas o dell'elettricità, alle istallazioni interne? (consid. 3).
2. Nei casi in cui il Comune non si occupa in alcun modo di istallazioni interne e le lascia all'attività delle aziende private, limitandosi in proposito ad emanare le relative prescrizioni e a sottoporre l'esecuzione dei lavori ad una autorizzazione ed a controllo, non può essere questione di monopolio, per cui gli istallatori sono protetti dall'art. 31 CF (consid. 4 e 5).
3. In un siffatto caso il Comune non può far dipendere il rilascio dell'autorizzazione ad eseguire istallazioni di acqua potabile, richiesta da un istallatore del comune viciniore, dall'istituzione nel Comune di una sede iscritta nel registro di commercio (sede principale o succursale) e di un laboratorio (consid. 6).