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Regesto

Responsabilità dei Cantoni per gli atti dei loro funzionari; legge federale 13 giugno 1917 sulle misure per combattere le epizoozie.
Art. 42 OG.
1. Ricevibilità dell'azione per risarcimento di danni promossa da un privato contro dei Cantoni (consid. 1).
2. L'azione è di diritto cantonale; rinvio di questo diritto agli art. 41 sgg. CO (consid. 2).
Art. 24 cpv. 2 lett. b PCF.
3. Cumulo di due azioni dirette ognuna contro un Cantone (consid. 3).
Applicazione del diritto vodese e neocastellano.
4. Negligenza di funzionari cantonali, che ha cagionato il contagio dell'attore mediante il contatto con montoni affetti da brucellosi (consid. 6).
5. La responsabilità dei convenuti è esclusa o ridotta da atti di cui risponderebbe l'attore (consid. 7)?
6. Cause e modo di riduzione dell'indennità (consid. 8).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 42 OG, art. 41 sgg. CO