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Regesto

Art. 198 cpv. 1 CP. Lenocinio esercitato dal proprietario di un "apartment house".
1. Chiunque dà in locazione delle camere a prostitute lasciando loro scientemente piena libertà, favorisce la libidine (consid. 1).
2. Agisce per fine di lucro chi, verso compenso, mette a disposizione un locale per praticare la libidine; altrettanto dicasi di chi dà in locazione dei locali perchè servano tanto all'alloggio quanto alla libera pratica della libidine, e aumenta il prezzo per il fatto che questa pratica si trova favorita; e ciò indipendentemente dal fatto che la locazione sia possibile soltanto a motivo di detta pratica (consid. 2 lett. a e b).
3. Il fine di lucro non presuppone che lo scopo prefisso sia effettivamente raggiunto (consid. 2 lett. c).
4. Lo sfruttamento non è un elemento costitutivo del lenocinio (consid. 2 lett. d e e).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 198 cpv. 1 CP