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Regesto

Art. 84 OG. La disposizione contenuta in una costituzione cantonale, secondo cui tutte le leggi devono essere sottoposte a una doppia deliberazione del Gran Consiglio, non costituisce nessun diritto individuale, la cui violazione possa essere impugnata con un ricorso di diritto pubblico (consid. 2).
Organizzazione delle parrocchie nel canton Lucerna.
Disposizione legale cantonale la quale autorizza le parrocchie a prevedere, nella loro organizzazione, che i parroci appartengonodi diritto al "consiglio rappresentativo", al quale possono essere trasferiti taluni diritti dell'assemblea parrocchiale. Questa disposizione non viola nè il principio dell'uguaglianza davanti alla legge (art. 4 CF), nè il § 95 Cost. luc. (consid. 4 e 5). È contraria a una norma costituzionale non scritta, secondo cui un parlamento può essere costituito soltanto da membri eletti? (consid. 6).

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Referenzen

Artikel: Art. 84 OG, § 95 Cost.