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Regesto

Legge federale sui fondi d'investimento.
Art. 14, 23 e 24 LFI. Il dovere di agire secondo la buona fede incombente alla direzione del fondo e alle persone menzionate all'art. 14 LFI è di natura contrattuale. Ne consegue che gli atti giuridici che violano questa disposizione non sono nulli, ma conferiscono solamente al partecipante il diritto di proporre un'azione di adempimento o un'azione di risarcimento ai sensi degli art. 23 e 24 LFI (consid. 2 a/b).
Le decisioni della direzione del fondo non impegnano le società immobiliari appartenenti al fondo d'investimento, a causa della loro autonomia giuridica (consid. 2 c).
Nullità di un atto giuridico dissimulato a causa di un vizio formale (consid. 3 a).
Art. 17 CO. Non è astratto il riconoscimento di debito che si limita a menzionare il "credito ceduto", mentre il cessionario conosceva la causa dell'obbligazione al momento della cessione (consid. 4).
Costituzione di una nuova obbligazione quando il debitore "riconosce" il credito ceduto? (consid. 4).

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Referenzen

Artikel: Art. 14, 23 e 24 LFI, art. 14 LFI, Art. 17 CO