Regesto
1. Art. 72 num. 2 cpv. 2 CP. La prescrizione dell'azione penale continua a decorrere dopo la pronuncia di un giudizio dell'ultima istanza cantonale che sancisce l'assoluzione dell'accusato o un abbandono della procedura, e ciò quando pure l'accusatore pubblico o privato abbia interposto un ricorso per cassazione davanti al Tribunale federale (consid. 2).
2. Art. 28 CP. Contenuto e forma della querela contro l'autore di un servizio di stampa (consid. 3).