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Regesto

Legislazione zurighese in materia di costruzione e delle acque. LF dell'8 ottobre 1971 sulla protezione delle acque.
Ordine impartito dall'autorità cantonale d'allontanare, insieme con tutte le installazioni accessorie, un veicolo destinato ad abitazione, che il proprietario ha stazionato in modo permanente sul proprio fondo.
1. Nella misura in cui, in ragione della natura del caso, è stata pronunciata in applicazione delle norme federali sulla protezione delle acque, la decisione impugnata, quantunque si richiami espressamente al solo diritto cantonale, non soggiace a ricorso di diritto pubblico, bensi a quello di diritto amministrativo (consid. 1).
2. In un ricorso di diritto pubblico fondato sull'arbitrio non possono, di regola, essere sollevate nuove eccezioni (consid. 4 a).
3. Diritto transitorio: applicazione di nuove disposizioni in un procedimento che era già in corso al momento della loro entrata in vigore (consid. 4 b per quanto concerne il diritto cantonale, consid. 9 per quanto riguarda la LF sulla protezione delle acque).
4. L'ordine di allontanamento può fondarsi senza arbitrio sulle norme cantonali relative alle costruzioni, in quanto abbia per oggetto il veicolo e le installazioni collegatevi strettamente dal punto di vista funzionale; tale base giuridica non vale invece per una fossa per le acque di rifiuto che, dopo l'allontanamento del veicolo, possa essere ancora utilizzata come cisterna d'acqua per l'irrigazione di un giardino (consid. 3 e 6).
5. L'ordine di eliminare la fossa non può neppure fondarsi sulla disciplina federale sulla protezione delle acque (consid. 10).