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Regesto

Art. II della Convenzione concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali estere, conclusa a Nuova York il 10 giugno 1958.
Costituisce una valida clausola compromissoria il rinvio globale alle condizioni del contratto di noleggio, tra le quali figura una clausola arbitrale, contenuto in una polizza di carico sottoscritta dal vettore marittimo e dal caricatore a nome di una società specializzata nel commercio petroliero e apppartenente allo stesso gruppo del noleggiatore (consid. 3).