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Regesto

Trattamento medico coatto in una clinica psichiatrica durante una privazione della libertà a scopo di assistenza; art. 7, 10, 13 e 36 Cost, art. 3 e 8 CEDU, art. 7 Patto ONU II.
Base legale per la medicazione coatta; legge del Cantone di Basilea Città sul trattamento e il collocamento delle persone affette da malattie psichiche (legge sulla psichiatria; consid. 2a, 4 e 7a).
Importanza del diritto alla libertà personale secondo l'art. 10 cpv. 2 Cost. rispetto al precedente diritto costituzionale non scritto e alle speciali garanzie sancite da altre disposizioni costituzionali (consid. 5a); portata della garanzia della dignità umana secondo l'art. 7 Cost. (consid. 5b); garanzie fondamentali internazionali in relazione con il trattamento medico coatto (consid. 5c-f).
Esame delle condizioni per il trattamento medico secondo la legge sulla psichiatria riguardo all'incapacità di discernimento (consid. 7b), alla volontà presunta (consid. 7c) e all'urgenza (consid. 7d).
Interessi preponderanti per giustificare un trattamento coatto (consid. 8).
Esame della proporzionalità dell'ingerenza nel diritto fondamentale in base alla legge sulla psichiatria (consid. 9b e 9c) e all'art. 36 Cost. (consid. 9d).

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références

Article: art. 3 e 8 CEDU, art. 7 Patto ONU II, art. 10 cpv. 2 Cost., art. 7 Cost. suite...