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Regesto

Art. 10, 14 e 18 CEDU; art. 16 e 35 cpv. 2 Cost.; art. 84 cpv. 1 OG; utilizzazione di veicoli di trasporto pubblico a fini pubblicitari da parte di privati; libertà d'opinione; divieto di censura.
L'intervento dello Stato che impedisce la conclusione di un contratto di diritto privato auspicato da un privato costituisce un atto d'imperio ai sensi dell'art. 84 cpv. 1 OG (consid. 4a)?
Non esiste un diritto fondamentale alla messa a disposizione di un veicolo dei trasporti pubblici urbani quale supporto pubblicitario per diffondere un'opinione. Distinzione tra utilizzazione del suolo pubblico e uso del patrimonio amministrativo (consid. 4b).
Lo Stato deve rispettare i diritti fondamentali dei cittadini anche nel quadro dell'adempimento dei suoi compiti espletati come soggetto di diritto privato. Portata del principio dell'uguaglianza di trattamento nell'ambito dell'utilizzazione commerciale di beni pubblici (consid. 4c).
Un testo pubblicitario destinato alla superficie esterna di un bus può essere rifiutato qualora possa essere avvertito come oltraggioso da una parte della popolazione (consid. 4d).

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références

Article: art. 84 cpv. 1 OG, Art. 10, 14 e 18 CEDU, art. 16 e 35 cpv. 2 Cost.