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Regesto

Arbitrato internazionale; carattere vincolante di una sentenza pregiudiziale; capacità di essere parte e legittimazione attiva; ordine pubblico; costi di procedura (art. 190 cpv. 2 lett. e LDIP).
Effetto vincolante delle sentenze parziali in senso lato. Il tribunale arbitrale viola l'ordine pubblico procedurale se statuisce senza tenere conto dell'autorità di cosa giudicata di una decisione antecedente o se si discosta, nella sua sentenza finale, dall'opinione espressa in una sentenza pregiudiziale (consid. 4a). Non è passibile di tale rimprovero il tribunale arbitrale che ammette, in una sentenza pregiudiziale, che la parte attrice ha il "locus standi" e poi constata, nella sentenza finale, l'inesistenza di questa stessa parte (consid. 4b).
La censura fondata sull'incoerenza intrinseca del dispositivo di una sentenza non rientra nella definizione di ordine pubblico materiale. Non è incoerente porre le spese di procedura a carico della parte che si presenta falsamente quale persona giuridica esistente (consid. 6).