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Regesto

Art. 10 cpv. 2 e art. 36 Cost., libertà personale; obbligo per i visitatori di sottoporsi a un controllo di sicurezza (metaldetector) all'entrata del carcere; art. 8 cpv. 1 Cost., parità di trattamento.
L'obbligo per il visitatore del carcere di sottoporsi a un controllo di sicurezza consistente nel varcare un impianto dotato di rivelatore di metalli e di togliere sia le scarpe sia la cintura nel caso in cui l'apparecchio continui a segnalare la presenza di metallo, non costituisce una limitazione grave della libertà personale (consid. 3.1-3.3).
Nella fattispecie, i presupposti della base legale (consid. 3.4) e del rispetto del principio di proporzionalità (consid. 3.5) sono adempiuti.
Si giustifica che le guardie carcerarie, i poliziotti e i giudici, diversamente dagli altri visitatori e in particolare dagli avvocati, non siano sottoposti a questo controllo. Questa differenza non costituisce una disparità di trattamento vietata (consid. 3.6).

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références

Article: Art. 10 cpv. 2 e art. 36 Cost., art. 8 cpv. 1 Cost.