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Regesto a

Art. 1 cpv. 1 LRespC; responsabilità derivante dall'esercizio di una pista per slitte; obbligo di diligenza.
La gestione di una pista estiva per slitte non può essere qualificata quale impresa della strada ferrata (consid. 2). La responsabilità per un incidente accaduto durante una discesa sulla pista per slitte non si determina in base alla legge sulla responsabilità delle imprese di strade ferrate (consid. 3).
Nel caso concreto dev'essere negata, con riferimento a un tamponamento, una violazione dell'obbligo di diligenza del gestore della pista per slitte (consid. 4).

Regesto b

Art. 40 OG in relazione con l'art. 69 cpv. 2 PC; indennità di un interveniente accessorio.
L'interveniente accessorio vincente non ha di regola diritto a ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale (consid. 6).

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références

Article: Art. 1 cpv. 1 LRespC, Art. 40 OG, art. 69 cpv. 2 PC