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Regesto a

Art. 2 ALC; art. 3 n. 1 del regolamento n. 1408/71: Differenza tra discriminazione diretta e indiretta; nozione di discriminazione indiretta.
Il principio di parità di trattamento vieta non soltanto le discriminazioni manifeste fondate sulla nazionalità (discriminazioni dirette), bensì anche ogni forma dissimulata di discriminazione conducente di fatto, attraverso l'applicazione di altri criteri distintivi, al medesimo risultato (discriminazione indiretta). A meno che essa non sia oggettivamente giustificata e proporzionata allo scopo perseguito, una disposizione nazionale deve essere qualificata come indirettamente discriminatoria se, per sua natura, è suscettibile di colpire maggiormente i lavoratori migranti rispetto ai lavoratori nazionali e rischia pertanto di penalizzare particolarmente i lavoratori migranti. (consid. 6)

Regesto b

Art. 2 ALC; art. 3 n. 1 del regolamento n. 1408/71; art. 52d OAVS: Conteggio di anni di contribuzione mancanti.
L'art. 52d OAVS non crea una discriminazione illecita ai sensi del diritto comunitario o convenzionale per il fatto di negare il conteggio di anni supplementari di contribuzione a persone che non presentavano alcun legame con la Svizzera al momento della nascita delle lacune contributive o che ancora precedentemente non avevano stabilito alcun legame sufficiente con questo Stato. (consid. 8)

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références

Article: Art. 2 ALC, art. 3 n. 1 del, art. 52d OAVS