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Regesto

Exequatur di una sentenza straniera; ammissibilità di una procedura di exequatur indipendente e unilaterale nel senso degli art. 31 segg. della Convenzione di Lugano del 16 settembre 1988 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.
Il creditore al beneficio di una sentenza straniera di condanna al pagamento di una somma di denaro è autorizzato a chiedere l'exequatur di tale sentenza in una procedura indipendente e unilaterale nel senso degli art. 31 segg. CL innanzi al giudice del rigetto dell'opposizione, senza avere prima introdotto un'esecuzione (consid. 3).