Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 

Regesto

Art. 13 cpv. 2, 16, 22, 27, 49 cpv. 1 Cost.; divieto di dissimulazione del viso negli spazi pubblici nel Cantone Ticino.
Le leggi ticinesi sulla dissimulazione del volto negli spazi pubblici e sull'ordine pubblico prevedono un elenco esaustivo di eccezioni al divieto di dissimulare il viso, fra le quali non rientrano le manifestazioni politiche, commerciali o pubblicitarie (consid. 3.4). Sulla base della giurisprudenza del Tribunale federale ( DTF 117 Ia 472 ), il divieto così formulato appare sproporzionato sotto il profilo della libertà di opinione e di riunione, nonché della libertà economica (consid. 5.3 e 7). Affinché esso sia compatibile con questi diritti fondamentali, il Gran Consiglio dovrà completare per queste manifestazioni le norme mediante ulteriori eccezioni (consid. 5.4.3-5.5 e 7.4).
Il divieto di dissimulare il volto previsto dalla legge sull'ordine pubblico non viola né il principio della forza derogatoria del diritto federale (consid. 4) né il diritto all'autodeterminazione informativa (consid. 6).
La compatibilità delle nuove disposizioni con la libertà di religione non è stata contestata e non è quindi stata esaminata dal Tribunale federale (consid. 3).