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Regesto

Art. 406 CPP; art. 6 n. 1 CEDU; presupposti per lo svolgimento di una procedura di appello in forma scritta.
Di principio la procedura di appello è orale. Può essere svolta in forma scritta solo eccezionalmente, alle severe condizioni dell'art. 406 CPP, la cui realizzazione dev'essere esaminata d'ufficio dall'istanza di appello. Il consenso delle parti alla procedura scritta non supplisce ai presupposti legali dell'art. 406 cpv. 2 CPP, ma si aggiunge ad essi (conferma della giurisprudenza; consid. 2.1 e 2.2). Le condizioni dell'art. 406 cpv. 2 lett. a e lett. b CPP sono cumulative (consid. 2.2.2).
L'art. 406 CPP non esime il tribunale d'appello dall'esaminare nel singolo caso se la rinuncia al pubblico dibattimento sia compatibile con l'art. 6 n. 1 CEDU. Secondo la giurisprudenza della CorteEDU, in linea di principio l'imputato dovrebbe essere sentito nuovamente se la sentenza di primo grado è annullata in appello sulla scorta di una diversa valutazione dei fatti (consid. 2.3).
Nel caso concreto non erano date le condizioni per svolgere una procedura scritta. Poiché il tribunale d'appello intendeva scostarsi dai fatti accertati dall'istanza di primo grado e dichiarare colpevole l'imputata ribaltando la sentenza impugnata, esso non poteva procedere all'accertamento dei fatti unicamente sulla base degli atti dell'incarto. Avrebbe dovuto citare l'imputata a un dibattimento di appello e accordarle così la possibilità di esprimersi personalmente sulle accuse e di addurre tutti quegli elementi utili al chiarimento dei fatti e alla sua difesa. La presenza dell'imputata nella procedura di appello era necessaria, di modo che l'autorità precedente non poteva rinunciare alla procedura orale (consid. 3).

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références

Article: Art. 406 CPP, art. 6 n. 1 CEDU, art. 406 cpv. 2 CPP, art. 406 cpv. 2 lett. a e lett. b CPP