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Regesto

Art. 2 disp. trans. CF; art. 321 CP; art. 4 CF.
1. La violazione della forza derogatoria di disposizioni federali di diritto penale deve essere, di regola, fatta valere mediante ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale; il ricorso di diritto pubblico è possibile, a tale riguardo, solo in casi eccezionali. Le disposizioni cantonali sull'obbligo degli avvocati di testimoniare non violano l'art. 321 CP.
2. L'autorità di vigilanza, prima di svincolare un avvocato dal segreto professionale, deve udirlo.
3. L'avvocato può essere obbligato ad esprimersi, in qualità di teste, su comunicazioni fattegli da un cliente nel quadro del mandato affidatogli, quando il cliente stesso possa rifiutare la testimonianza sui fatti relativi?

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regeste: allemand français italien

références

Article: art. 321 CP