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Chapeau

116 IV 277


52. Estratto della sentenza della Corte di cassazione penale del 2 ottobre 1990 nella causa A. c. Dipartimento di giustizia del Cantone Ticino (ricorso di diritto amministrativo)

Regeste

Semi-liberté; art. 37 ch. 3 al. 2 CP.
En principe, la semi-liberté ne peut être accordée qu'au prisonnier qui (cumulativement) a subi au moins la moitié de sa peine (en cas de réclusion à vie, au moins dix ans) et qui s'est bien comporté. Des exceptions à ce principe, qui sont possibles en application de l'art. 37 ch. 3 al. 2 dernière phrase CP, ne doivent être accordées qu'avec retenue. Refus de la semi-liberté opposée in casu à un détenu qui n'a pas encore purgé la moitié de sa peine et qui, au vu de ses antécédents, présente un risque accru de récidive.

Faits à partir de page 277

BGE 116 IV 277 S. 277

A.- A. è in carcere dal 9 marzo 1989 e raggiungerà la metà pena il 16 febbraio 1991. Il 23 aprile 1989 egli chiedeva di poter usufruire del regime della semilibertà. Il 22 maggio 1990 il Dipartimento di giustizia del Cantone Ticino respingeva la domanda, considerando che A. non soddisfaceva le condizioni oggettive e soggettive per poter beneficiare del regime postulato.

B.- A. ha impugnato tale decisione dinanzi al Tribunale federale con ricorso di diritto amministrativo.
Il Tribunale federale ha respinto il ricorso.
BGE 116 IV 277 S. 278

Considérants

Dai considerandi in diritto:

3. Il ricorrente si duole anzitutto di una violazione dell'art. 37 n. 3 cpv. 2 CP.
a) La menzionata disposizione prevede che "il condannato che ha scontato almeno la metà della pena e, trattandosi della reclusione perpetua, almeno dieci anni, e che ha tenuto buona condotta, può essere trasferito in uno stabilimento o reparto di stabilimento dove sia concessa maggiore libertà come anche essere occupato fuori del penitenziario. Queste mitigazioni possono essere concesse anche ad altri condannati, se il loro stato lo esige."
Emerge chiaramente da questo testo che la concessione della semilibertà è subordinata a due condizioni cumulative:
- il detenuto deve avere scontato almeno la metà della pena (o dieci anni nel caso della reclusione perpetua);
- deve aver tenuto buona condotta.
L'adempimento di tali due condizioni non significa peraltro che la semilibertà debba necessariamente essere accordata. Trattasi di un potere-dovere, per il quale l'autorità d'esecuzione gode di un esteso potere d'apprezzamento. Essa deve procedere ad una valutazione tenendo conto dello scopo del provvedimento e dell'insieme delle circostanze. Deve tener conto degli effetti favorevoli, ma anche dei rischi inerenti nella semilibertà, prendendo in considerazione in particolare l'evoluzione del detenuto, ma pure il suo carattere, quale risultante da esperienze precedenti.
Ove le due condizioni cumulative non siano adempiute, la semilibertà non deve essere negata in ogni caso. L'ultima frase dell'art. 37 n. 3 cpv. 2 CP consente espressamente di accordare la semilibertà se lo stato del detenuto lo esige. Questi casi devono nondimeno rimanere eccezionali, senza di che le due condizioni sarebbero private della loro sostanza. La stessa formulazione del testo della legge dimostra che, ove le due condizioni non siano adempiute, la semilibertà può essere concessa soltanto quando essa s'impone in modo particolarmente evidente nella ponderazione degli opposti interessi (cfr. LOGOZ, Commentaire du CPS, pag. 207).
b) Nella fattispecie, è pacifico che il ricorrente non ha scontato la metà della pena inflittagli, di guisa che non adempie una delle due condizioni cumulative a cui è subordinata la concessione della semilibertà. Ne discende che quest'ultima può essergli accordata solo se il suo stato lo esige.
BGE 116 IV 277 S. 279
Il ricorrente ha beneficiato della sospensione condizionale dell'esecuzione della pena in occasione della sua condanna del 14 settembre 1978; detenuto in seguito all'esecuzione delle pene ordinata il 18 luglio 1983, egli ha usufruito, dapprima della semilibertà, poi della liberazione condizionale. Egli s'è dimostrato particolarmente insensibile a questi provvedimenti destinati a metterlo in guardia e a incoraggiarlo a rimanere sulla retta via. Egli ha, al contrario, rivelato una persistente propensione a delinquere, dato che ha commesso un reato quand'era ancora in semilibertà e che s'è dedicato nuovamente al traffico di stupefacenti quando beneficiava della liberazione condizionale, ossia quando non poteva sfuggirgli che rischiava il ricollocamento per una durata relativamente lunga. La sua inspiegabile recidiva denota una durevole tendenza a delinquere, malgrado condanne successive e provvedimenti intesi a favorire il suo ritorno ad una vita onesta. Tale situazione rende necessaria una certa fermezza. Il ricorrente ha preso alla leggera la comminatoria di un ricollocamento e ha sempre ritenuto di poter trovare un mezzo per evitare le sanzioni che la sua cattiva condotta comporta. Rimasto sordo agli avvertimenti e ai provvedimenti volti al suo reinserimento sociale, egli deve ora comprendere in modo assai concreto le conseguenze che implica il suo persistere nella delinquenza. Queste circostanze giustificano il diniego della semilibertà, pur essendo comprensibili il desiderio del ricorrente di lavorare fuori del penitenziario e la depressione da lui risentita per non poterlo fare. Non facendo uso della facoltà eccezionale consentita dall'art. 37 n. 3 cpv. 2 CP, l'autorità cantonale non ha ecceduto il proprio potere d'apprezzamento, né ha di esso abusato, di modo che non sussiste una violazione del diritto federale (art. 104 lett. a OG).

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résumé partiel: allemand français italien

Considérants 3

références

Article: art. 37 ch. 3 al. 2 CP

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