Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_593/2020  
 
 
Sentenza del 16 luglio 2020  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudice federale Seiler, Presidente, 
Cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione, 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino. 
 
Oggetto 
Esecuzione dell'allontanamento, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 18 giugno 2020 
dal Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2020.274). 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Il 18 giugno 2020 il Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino ha respinto il ricorso interposto da A.________ contro la risoluzione 3 giugno 2020 con cui il Consiglio di Stato, da un lato, dichiarava irricevibile il reclamo presentato dall'interessato contro la comunicazione 20 maggio 2020 della Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni che confermava il termine di partenza fissatogli per lasciare la Svizzera e, dall'altro, dichiarava altresì inammissibile, per difetto di competenza, la richiesta di rilascio di un permesso di dimora per motivi umanitari, istanza che andava sottoposta innanzitutto all'autorità di prime cure. 
 
B.   
Con ricorso di diritto pubblico del 10 luglio 2020 A.________ impugna la sentenza cantonale, limitatamente alla questione del termine di partenza. Affermando che la proroga richiesta avrebbe dovuto essergli concessa siccome adempie tutte le esigenze di cui all'art. 64d cpv. 1 LStrI (RS 142.20). In questo contesto, chiede anche la concessione dell'effetto sospensivo e il riconoscimento del gratuito patrocinio. 
Non è stato ordinato alcun atto istruttorio. 
 
 
Diritto:  
 
1.   
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 144 II 184 consid. 1 pag. 186; DTF 143 III 416 consid. 1 pag. 417 e rinvii). 
 
2.  
 
2.1. In materia di allontanamento dalla Svizzera la via del ricorso in materia di diritto pubblico è esclusa (art. 83 lett. c cifra 4 LTF). Rimane quindi da vagliare se il gravame possa essere trattato quale ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF).  
 
2.2. Lasciata indecisa la questione, più che dubbia, di sapere se il qui ricorrente sia legittimato a proporre tale rimedio (art. 115 LTF), va rammentato che, con il ricorso sussidiario in materia costituzionale, è possibile censurare unicamente la lesione di diritti costituzionali (art. 116 LTF), il cui rispetto non è esaminato d'ufficio, ma solo se la parte ricorrente solleva e motiva le sue contestazioni (art. 106 cpv. 2 LTF in relazione con l'art. 117 LTF). In altre parole, essa deve indicare i diritti costituzionali ritenuti violati e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa riferita alla sentenza impugnata, in cosa consista la pretesa violazione (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2 pag. 286; 142 III 364 consid. 2.4 pag. 368). Ora, tali requisiti non sono soddisfatti nella fattispecie, poiché invano si cerca nel ricorso una qualsiasi censura riferita alla sentenza impugnata con cui viene fatta valere la violazione di un diritto costituzionale. Anche trattato quale ricorso sussidiario, il gravame sfugge ad un esame di merito.  
 
2.3. Per quanto precede, l'impugnativa è manifestamente inammissibile e va decisa secondo la procedura prevista dall'art. 108 LTF.  
 
3.  
 
3.1. Con l'emanazione del presente giudizio, la richiesta di concessione dell'effetto sospensivo diviene priva d'oggetto.  
 
3.2. La domanda di assistenza giudiziaria non può essere accolta, atteso che le conclusioni del ricorrente erano sin dall'inizio prive di probabilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF). Viste le circostanze, il Tribunale federale rinuncia a prelevare spese (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). Non vengono accordate ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).  
 
 
 Per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 
 
3.   
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
4.   
Comunicazione al rappresentante del ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, nonché alla Segreteria di Stato della migrazione SEM. 
 
 
Losanna, 16 luglio 2020 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: 
 
La Cancelliera: