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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_982/2020  
 
Decreto del 21 maggio 2021 
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudice federale Aubry Girardin, 
in qualità di giudice unica, 
Cancelliere Ermotti. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinata dall'avv. Luca Taddei, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Commissione per il notariato del Cantone Ticino, 
palazzo di Giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
 
B.________, 
patrocinato dall'avv. dott. Carlo Postizzi, 
 
C.________. 
 
Oggetto 
Svincolo dal segreto professionale, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 21 ottobre 2020 
dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2020.133). 
 
 
Visto:  
il ricorso presentato il 24 novembre 2020 da A.________ presso il Tribunale federale contro la sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino del 21 ottobre 2020 in materia di segreto professionale; 
la lettera del 5 maggio 2021 con cui la ricorrente ha dichiarato in sostanza di ritirare il ricorso poiché le parti "hanno trovato un accordo extragiudiziario che risolve oltre a tutte le pratiche relative al loro contenzioso anche la pratica di cui a margine che diviene quindi priva d'oggetto"; 
 
 
considerando:  
che il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate (art. 32 cpv. 2 LTF); 
che nella fattispecie, dato il ritiro del ricorso annunciato nella lettera del 5 maggio 2021, la giudice dell'istruzione non può far altro che prendere atto di tale ritiro e disporre lo stralcio della causa dai ruoli (art. 71 LTF in relazione con l'art. 73 PC); 
che, come del resto richiesto dalla ricorrente nella lettera del 5 maggio 2021, le spese giudiziarie della sede federale vanno poste a carico di quest'ultima (cfr. 66 cpv. 1 LTF; art. 71 LTF in relazione con l'art. 5 cpv. 2 PC); 
che tali spese possono tuttavia essere ridotte in applicazione dell'art. 66 cpv. 2 LTF
che, come illustrato dalla ricorrente, le parti sono d'accordo di compensare le ripetibili, di modo che non si giustifica di assegnarne ad B.________ in questa sede sulla base dei combinati art. 66 cpv. 3 e 68 cpv. 4 LTF; 
che non si giustifica nemmeno assegnare ripetibili a C.________, il quale non si è fatto rappresentare (art. 68 cpv. 1 e 2 LTF); 
 
 
 per questi motivi, la Giudice unica decreta:  
 
1.   
È preso atto del ritiro del ricorso e la causa 2C_982/2020 è stralciata dai ruoli. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.   
Non vengono assegnate ripetibili. 
 
4.   
Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, alla Commissione per il notariato del Cantone Ticino, al patrocinatore di B.________, a C.________ e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 21 maggio 2021 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
La Giudice unica:       Il Cancelliere: 
 
Aubry Girardin       Ermotti