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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_258/2021  
 
 
Sentenza del 21 maggio 2021  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Herrmann, Presidente, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Autorità regionale di protezione 4 sede di Paradiso, 
6900 Paradiso. 
 
Oggetto 
ricusa (protezione dell'adulto), 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 25 febbraio 2021 dal Presidente della Camera di protezione del 
Tribunale d'appello del Cantone Ticino (9.2021.8/10). 
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:  
 
1.   
Mediante sentenza 25 febbraio 2021 il Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile un reclamo inoltrato in data 25 gennaio 2021 dai coniugi B.________ e A.________ (ponendo le spese di fr. 400.-- a carico di quest'ultima), rivolto segnatamente contro una decisione 18 gennaio 2021 con la quale l'Autorità regionale di protezione 4 sede di Paradiso aveva dichiarato inammissibile la richiesta di ricusa dell'Autorità regionale di protezione 9 sede di Torricella-Taverne. Il Presidente della Camera di protezione (dopo aver respinto la richiesta di astensione rivolta nei suoi confronti) ha in particolare osservato che, per quanto riguarda B.________, il reclamo risultava irricevibile per difetto della sua capacità processuale (dato che il suo curatore di rappresentanza, avv. Pascal Cattaneo, aveva dichiarato di non ratificarlo) e, per quanto concerne A.________, esso risultava irricevibile in quanto l'Autorità regionale di protezione 4 sede di Paradiso " non poteva che dichiarare irricevibile la richiesta e il sollecito di evasione di un'istanza di ricusa già da tempo evasa e cresciuta in giudicato ". 
 
2.   
Con ricorso 3 aprile 2021 A.________ è insorta dinanzi al Tribunale federale contro la sentenza cantonale, chiedendo di annullare tale sentenza (comprese le spese poste a suo carico) e "tutte le risoluzioni emesse dall'Autorità regionale di protezione 9". Ella ha anche chiesto di conoscere in via anticipata l'ammontare delle spese giudiziarie e la composizione della Corte giudicante e (implicitamente) di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria, nonché invitato i Giudici federali Herrmann (Presidente) e von Werdt e la Cancelliera Antonini ad astenersi dal giudizio per avere già partecipato a decisioni precedenti. 
Le sue ulteriori conclusioni (volte per esempio alla sospensione o all'annullamento delle misure di protezione adottate nei confronti del marito, all'assegnazione di risarcimenti danni oppure alla pronuncia di misure disciplinari nei confronti di curatori e magistrati) risultano invece di primo acchito inammissibili, poiché esulano dall'oggetto del presente litigio. 
 
Non sono state chieste determinazioni. 
 
 
3.   
Per costante giurisprudenza, il Tribunale federale non fa precedere le sue decisioni da una comunicazione circa la composizione della Corte giudicante (DTF 144 I 37 consid. 2.3.3 con rinvii). 
 
La domanda di "astensione" rivolta ai già menzionati Giudici federali e alla sottoscritta Cancelliera dall'intervenire nel presente giudizio è inammissibile, poiché formulata in maniera generica e senza sostanziare alcun motivo di ricusa ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LTF. Contrariamente a quanto ritiene la ricorrente, dalla partecipazione a decisioni terminate con un esito a lei sfavorevole non può essere dedotta alcuna prevenzione (art. 34 cpv. 2 LTF). In tali circostanze, la domanda può essere evasa dal Presidente e dalla Cancelliera di cui è chiesta la ricusa, prescindendo dall'avvio della procedura prevista all'art. 37 LTF (v. sentenza 2F_12/2008 del 4 dicembre 2008 consid. 2.1 con rinvii). Il Giudice federale von Werdt non è in ogni modo chiamato a statuire sul rimedio all'esame. 
 
4.  
 
4.1. L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Nei motivi il ricorrente deve spiegare, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché quest'ultima leda il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: il ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 134 II 244 consid. 2.2).  
 
Nella confusa e prolissa impugnativa all'esame, la ricorrente si limita a genericamente formulare critiche di merito (inammissibili, alla luce del giudizio di irricevibilità pronunciato dall'autorità inferiore; v. DTF 144 II 184 consid. 1.1) e a genericamente rimproverare all'autorità precedente svariate inadeguatezze procedurali o inesattezze nell'accertamento dei fatti. Omettendo di confrontarsi con l'argomentazione posta a fondamento della sentenza di ultima istanza cantonale, ella non spiega perché il suo reclamo avrebbe dovuto essere considerato ricevibile. Il ricorso non soddisfa pertanto le esigenze di motivazione degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF. 
 
 
4.2. Il gravame risulta peraltro di primo acchito irricevibile (v. art. 75 cpv. 1 LTF) nella misura in cui la ricorrente nemmeno critica la sentenza di ultima istanza cantonale, bensì discute la decisione dell'Autorità regionale di protezione 4 sede di Paradiso o questioni del tutto estranee alla presente vertenza (come l'operato dei curatori del marito o di altre autorità in cause distinte).  
 
5.   
Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente inammissibile e manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a-b LTF
 
Nel caso concreto si può eccezionalmente rinunciare al prelievo di spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). Ciò rende priva di oggetto la (implicita) domanda di assistenza giudiziaria. Non si giustifica assegnare né ripetibili né "indennità di inconvenienza". 
 
 
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.   
Comunicazione alla ricorrente, all'Autorità regionale di protezione 4 sede di Paradiso e al Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 21 maggio 2021 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Herrmann 
 
La Cancelliera: Antonini