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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1C_732/2020  
 
 
Sentenza del 10 febbraio 2021  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Chaix, Giudice presidente, 
Jametti, Haag, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
1. S.________ SA, 
2. T.________ SA, 
3. U.________ SA, 
4. V.________, 
5. W.________, 
6. AA.________, 
7. BB.________, 
8. CC.________, 
patrocinate dagli avv.ti Luigi Mattei e Ruben Borga, 
ricorrenti, 
 
contro 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 14 dicembre 2020 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (RR.2020.276-283). 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Il 2 maggio 2012 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria, completata il 22 giugno 2012 e il 15/27 gennaio 2020, nell'ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di L.________, (fu) M.M.________ e (fu) N.________ per titolo di manipolazione del mercato in relazione ad azioni di O.________ S.p.A., acquistate per il tramite di società riferite a trust riconducibili alla famiglia M.________. Nel complemento del 15/27 gennaio 2020, la Corte d'Appello di Milano (Seconda Sezione Penale) chiede di eseguire la confisca disposta dal Tribunale di Milano (Prima Sezione Penale) con sentenza del 27 novembre 2017, divenuta irrevocabile il 23 luglio 2019, delle azioni P.________ S.p.A. (già Q.________ S.p.A.) sequestrate dal Ministero pubblico ticinese (MP) nel 2012 su richiesta dell'autorità italiana. 
 
B.   
Con decisione di chiusura del 14 settembre 2020, il MP ha ordinato la consegna allo Stato italiano, ai fini di confisca, previa procedura di ripartizione ("sharing"), di tutte le azioni sequestrate, una parte intestate a S.________ SA, T.________ SA, BB.________, CC.________, AA.________ e V.________, titoli depositati presso la Banca DD.________; EE.________ e U.________ SA, titoli depositati presso la Banca GG.________ SA. Queste società sono insorte dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (CRP), che con giudizio del 14 dicembre 2020 ne ha respinto il ricorso. 
 
C.   
Avverso questa decisione S.________ SA, T.________ SA, V.________, EE.________, AA.________, U.________ SA, BB.________ e CC.________ presentano un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale. Chiedono, in via principale, di annullarla e di dichiarare irricevibile la domanda di assistenza del 15/27 gennaio 2020, subordinatamente, di respingere la rogatoria; in via ancor più subordinata, postulano di accoglierla limitatamente alla consegna di 242'196 azioni intestate a S.________ SA. 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti, ma è stato richiamato l'incarto della CRP, comprendente gli atti del MP. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Contro le decisioni emanate nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne, come in concreto, la consegna di beni e, inoltre, si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Si è segnatamente in presenza di un siffatto caso laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (cpv. 2). Questi motivi di entrata nel merito non sono tuttavia esaustivi e il Tribunale federale può essere chiamato a intervenire anche quando si tratti di dirimere una questione giuridica di principio o quando l'istanza precedente si è scostata dalla giurisprudenza costante (DTF 145 IV 99 consid. 1.2 pag. 105).  
 
1.2. L'art. 84 LTF persegue lo scopo di limitare efficacemente l'accesso al Tribunale federale in quest'ambito. Nella valutazione circa l'esistenza di un caso particolarmente importante, che dev'essere ammesso in maniera restrittiva, il Tribunale federale dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 145 IV 99 consid. 1.2 pag. 104). Spetta alle ricorrenti, pena l'inammissibilità del gravame, dimostrare che le condizioni di entrata in materia richieste dall'art. 84 LTF sono adempiute (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 145 IV 99 consid. 1.5 pag. 107). Secondo l'art. 109 LTF, la Corte giudica nella composizione di tre giudici circa la non entrata nel merito su ricorsi che non riguardano un caso particolarmente importante (cpv. 1); la decisione è motivata sommariamente e può rinviare in tutto o in parte alla decisione impugnata (cpv. 3).  
 
2.  
 
2.1. Le ricorrenti, assistite da legali, contravvenendo al loro obbligo di motivazione, non sostengono né tanto meno tentano di dimostrare perché nella fattispecie si sarebbe in presenza di un caso particolarmente importante ai sensi dell'art. 84 cpv. 2 LTF, limitandosi a criticare nel merito, peraltro in materia appellatoria, la decisione impugnata (art. 42 LTF; DTF 145 IV 99 consid. 1.2 pag. 105 e consid. 1.4 pag. 106 seg.). Già per questo motivo il ricorso è inammissibile.  
 
2.2. A titolo abbondanziale si può nondimeno rilevare che le loro generiche critiche non dimostrerebbero comunque che la CRP si sarebbe scostata dalla costante prassi.  
Le ricorrenti, ammesso che gli imputati hanno potuto esercitare i loro diritti di difesa nel quadro dei procedimenti italiani e ch'esse erano al corrente degli stessi, sostengono nondimeno che non avrebbero avuto alcuna possibilità di fare valere i loro diritti nell'ambito della confisca delle loro azioni, nessuna autorità avendo notificato loro atti o decisioni anteriori a quella di confisca. Osservano che solo a una delle ricorrenti si rimprovera espressamente d'aver partecipato alla citata manipolazione del mercato acquistando determinate azioni. 
 
La CRP ha rilevato che secondo la prassi del Tribunale federale, l'art. 2 AIMP, secondo cui la rogatoria è irricevibile se vi è motivo di credere che il procedimento all'estero non corrisponde ai principi procedurali della CEDU o del Patto ONU II o presenti altri gravi deficienze (lett. a e d) non può essere invocato da persone giuridiche che non hanno la loro sede nello Stato richiedente e che non sono oggetto della procedura estera e che pertanto non possono prevalersi di una norma destinata soprattutto a proteggere l'imputato all'estero (DTF 133 IV 40 consid. 7.2 pag. 47; sentenza 1C_376/2016 del 5 ottobre 2016 consid. 2.2 e rinvii). L'istanza precedente si è chiesta se tale prassi sia applicabile anche nel caso di società non indagate, ma comunque oggetto di misure confiscatorie nel procedimento estero. Ha lasciato aperta la questione ritenuto che il MP ha stabilito che dagli atti della procedura rogatoriale risulta che tutte le società estere titolari delle azioni litigiose erano controllate o riconducibili all'indagato M.M.________. Queste società erano riferibili ai citati imputati, deceduti nel 2018, che hanno potuto esercitare compiutamente i loro diritti processuali dinanzi ai giudici italiani. Il MP ha accertato che tutte le società estere titolari delle azioni sequestrate erano a conoscenza del processo pendente dinanzi al tribunale di Milano, che all'epoca aveva disposto la confisca, poi divenuta definitiva. Per di più, queste società estere, per il tramite dei rispettivi patrocinatori, erano state invitate dal Procuratore generale ticinese a pronunciarsi su un eventuale consenso all'esecuzione semplificata (art. 80 c AIMP), proprio in vista della futura richiesta di confisca del 2017. Il MP ha aggiunto che già dall'integrazione rogatoriale del 22 maggio 2012 l'autorità estera, ritenuto che le azioni sequestrate in Svizzera erano "dematerializzate", le aveva nominato un avvocato italiano quale "custode giudiziario" affinché rappresentasse e gestisse la partecipazione azionaria esercitando i diritti e le prerogative degli azionisti titolari: il custode è stato registrato presso ciascuno degli intermediari finanziari interessati dai sequestri ed è stato udito durante l'istruttoria dibattimentale. Ne ha concluso che le ricorrenti, da anni a conoscenza del sequestro litigioso, hanno chiaramente avuto, direttamente o indirettamente, tramite gli imputati e il custode giudiziario, la possibilità di esprimersi sulle misure coercitive imposte sulle azioni litigiose, ritenendo quindi che il procedimento all'estero ha rispettato le garanzie della CEDU e del Patto ONU II. 
 
2.3. Le ricorrenti non contestano e ammettono, a ragione, ch'esse erano a conoscenza del procedimento penale avviato in Italia nei confronti dei citati imputati, nel quale una di loro era coinvolta, e ch'esse, nell'ambito della procedura di assistenza giudiziaria hanno potuto esprimersi compiutamente. Si limitano a citare il considerando n. 274 della sentenza della Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo del 28 giugno 2018 nella causa  G.I.E.M. S.r.L. e altri contro Italia (ricorsi nn. 1828/06 e altri 2), secondo cui, tenuto conto del principio che una persona non può essere sanzionata per un atto che coinvolge la responsabilità penale altrui, una misura di confisca applicata, come in quella causa, a persone fisiche o giuridiche che non sono parti in causa è incompatibile con l'art. 7 CEDU. Ora, dai fatti dell'invocata sentenza (n. 8 - 42) risulta che, contrariamente al caso qui in esame, in quella causa la ricorrente non era stata minimamente coinvolta in nessun procedimento penale, motivo per cui le autorità non potevano applicarle una pena per azioni di terzi (n. 272 seg.). Per contro, nella fattispecie, la sentenza del 27 novembre 2017 della Prima Sezione Penale del Tribunale di Milano ha ordinato la confisca delle azioni litigiose "in quanto profitto del reato o comunque beni utilizzati per commetterlo" (pag. 14). Non si è quindi in presenza di terzi estranei al procedimento penale. Nella sentenza della Corte d'Appello di Milano (Sezione Seconda Penale) del 23 aprile 2019, si precisa inoltre che gli acquisti litigiosi sono stati effettuati tra l'altro dalla ricorrente S.________ SA, società riferibile ai Trust riconducibili a un imputato.  
 
2.4. Le generiche critiche di merito mosse dalle ricorrenti alle sentenze italiane non devono essere esaminate oltre nel quadro dell'applicazione dell'art. 74a AIMP, ritenuto che, conformemente alla costante prassi, dalla quale la CRP non si è scostata, un controllo materiale della decisione estera di confisca, chiara e cresciuta in giudicato, è escluso (DTF 145 IV 99 consid. 3.2 pag. 110; sentenza 1C_565/2019 del 10 febbraio 2020 consid. 6.4).  
 
2.5. Un'altra soluzione violerebbe anche il principio della buona fede processuale, visto che le ricorrenti erano a conoscenza del fatto che le loro azioni erano state sequestrate da anni in relazione al procedimento penale estero, ciò ch'esse, rettamente, non contestano; né esse adducono che sarebbero intervenute presso le autorità italiane allo scopo di far modificare o ritirare la rogatoria. È in effetti contrario al principio della buona fede, sia nell'ipotesi in cui la parte è stata interpellata dall'autorità estera, sia ch'essa abbia avuto conoscenza del procedimento estero nell'ambito dell'adozione di misure adottate in Svizzera nel quadro della procedura di assistenza, rinunciare a parteciparvi per poi prevalersene nell'ambito dell'assistenza in caso di esito negativo del procedimento penale estero (art. 5 cpv. 3 Cost.; sentenza 1C_397/2017 del 7 agosto 2017 consid. 1.2 e rinvio; cfr. DTF 138 I 97 consid. 4.1.5 pag. 100; OLIVIER THORMANN/ANNE-CLAUDE SCHEIDEGGER, in: Sandrine Giroud/Héloïse Rordorf-Braun [ed.], Droit suisse des sanctions et de la confiscation internationales, 2020, [in seguito: confiscation] n. 124 pag. 45; NICOLAS BOTTINELLI, in: confiscation, n. 146 pag. 50; PATRICK LAMON/ANNE-CLAUDE SCHEIDEGGER, in: confiscation, n. 342 pag. 106 e, in particolare, NICOLAS BOTTINELLI, in: confiscation, n. 374 e nota a piè di pagina n. 735 pag. 115). Per di più, le nozioni di vizio o gravi lacune del procedimento estero, devono essere interpretate in maniera restrittiva (DTF 133 IV 131 consid. 3 pag. 132).  
 
2.6. Riguardo all'asserita violazione dell'ordine pubblico e al preteso pregiudizio degli interessi essenziali della Svizzera di cui all'art. 1a AIMP, peraltro per nulla dimostrati, si rinvia alla sentenza 1C_245/2020 del 19 giugno 2020 consid. 3.  
 
3.   
Ne segue che il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico delle ricorrenti. 
 
3.   
Comunicazione ai patrocinatori delle ricorrenti, al Ministero pubblico del Cantone Ticino, alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale e all'Ufficio federale di giustizia, Settore assistenza giudiziaria. 
 
 
Losanna, 10 febbraio 2021 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Giudice presidente: Chaix 
 
Il Cancelliere: Crameri